Adeguamento alla Delibera del 30 novembre 2021 n. 540/2021/R/eel ARERA

Installazione Obbligatoria di un Controllore Centrale di Impianto (CCI)

Impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di MEDIA TENSIONE, di potenza uguale o maggiore a 1 MW

In data 30 novembre 2021 ARERA ha pubblicato la delibera 540/2021, contenente le disposizioni relative alla Regolazione dello scambio dati tra Terna, imprese distributrici e significant grid users ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Il provvedimento si applica a:

  1. “Impianti di produzione esistenti”, ovvero gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022;
  2.  “Impianti di produzione nuovi”, ovvero:
    • gli impianti di produzione di energia elettrica, connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio dal 1° dicembre 2022;
    • gli impianti di produzione, con qualsiasi valore di potenza nominale, connessi alle reti di media tensione e i cui produttori intendano partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).

I produttori che gestiscono tali impianti di produzione sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo, ovvero del Controllore Centrale di Impianto (di seguito CCI) e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione, che consenta la rilevazione dai dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

 

Impianti di produzione esistenti

Gli Operatori del Sistema di Distribuzione (di seguito DSO) provederanno a:

  • mettere a disposizione dei produttori un format per la comunicazione di  avvenuto adeguamento dell’impianto;
  • informare i produttori, entro il 31 maggio 2022, degli impianti connessi alla propria rete da adeguare ai sensi della delibera;
  • inviare ai produttori, entro il 30 settembre 2022, il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera e a svolgere delle verifiche presso gli impianti dei produttori.

I Produttori , invece, dovranno:

  • adeguare i propri impianti, installando il CCI, e comunicano al DSO,  entro il 31 gennaio 2024, l’avvenuto adeguamento;
  • inviare il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, allegando una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 445/00, non dipendente del produttore stesso, in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T).

Decorso il termine del 31 gennaio 2024, i produttori che non avranno completato quanto sopra, saranno considerati inadempienti.

I produttori, che avranno adeguato gli impianti e adempiuto alle comunicazioni verso il DSO, avranno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, ad un contributo forfetario per l’adeguamento, pari al prodotto tra un valore “base” pari a € 10.000,00 e un coefficiente pari a:

  1. 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  2. 0,75, nel caso di invio tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  3. 0,50, nel caso di invio tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  4. 0,25, nel caso di invio tra il 1° ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

 

Impianti di produzione nuovi

I Produttori dovranno installare il CCI, entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dandone comunicazione all DSO, entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA.

La mancata installazione del CCI è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.

Schema semplificato della soluzione impiantistica nel caso: DG≠DI

Note

Con “singolo gruppo di generazione” si definiscono i seguenti elementi:

  • Sistemi di accumulo con potenza maggiore di 50 kW;
  • Inverter con potenza maggiore di 170 kW;
  • Generatori rotanti con potenza maggiore di 250 kW.

Le disposizioni relative alla rilevazione delle misure prodotte a livello di “singolo gruppo di generazione”, trovano applicazione solo per gli “impianti di produzione nuovi”.

!!! AGGIORNAMENTO !!!

Delibera del 28 giugno 2022 n. 287/2022/R/eel ARERA

In data 28 giugno 2022 ARERA ha pubblicato la delibera 287/2022, contenente le disposizioni relative all'approvazione delle proposte di modifica degli allegati A.6 e A.13 al codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di terna, in materia di scambio dati tra terna, imprese distributrici e significant grid users ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

In particolare l'allegato A.6 - Criteri di acquisizione dati per il telecontrollo (Rev. 04) prevede per gli impianti di produzione oggetto delle delibere, sia nuovi (entrati in esercizio dal 1 dicembre 2022) sia esistenti (entrati in servizio entro il 30 novembre 2022), l’invio delle grandezze elettriche dell’impianto elencate nella tabella 5, tra cui la potenza attiva e reattiva scambiata dall’impianto al punto di connessione alla rete e la potenza attiva prodotta dall’impianto, suddivisa per fonte primaria di energia (compresi i sistemi di accumulo). Tale invio deve essere effettuato garantendo il rispetto delle caratteristiche riportate nella tabella 5.

Pertanto questa delibera aggiunge l'obbligo di inoltrare al DSO la potenza prodotta per fonti di energia primaria che,  come definito dall'allegato O della Norma CEI 0-16:2022-03 al punto O.8.4, sono:

  • Eolico (di qualunque tipo), Fotovoltaico, Termoelettrico(di qualunque tipo), Idroelettrico (di qualunque tipo), Accumulo.

 

!!! AGGIORNAMENTO !!!

Delibera 27 dicembre 2022 730/2022/R/eel ARERA

In data 29 dicembre 2022 ARERA ha pubblicato la delibera 730/2022, contenente le disposizioni relative al posticipo delle date previste dalla delibera 540/2021/R/eel.

In particolare:

  • si posticipa di quattro mesi (dal 1 dicembre 2022 al 1 aprile 2023) la data da cui gli impianti di produzione sono classificati come “impianti di produzione nuovi” e pertanto, ai fini dell’attivazione della connessione, devono essere dotati di CCI realizzati dai costruttori e certificati (con le dovute eccezioni secondo quanto indicato dal CEI), nel rispetto della Norma CEI 0-16 comprensiva dell’Allegato O e dell’Allegato T;
  • vengono rivisti gli intervalli temporali, di cui all’articolo 4, comma 4.4, della medesima deliberazione, funzionali all’applicazione dei coefficienti di riduzione del valore “base” del contributo forfetario per l’adeguamento degli “impianti di produzione esistenti”. In particolare, è opportuno prevedere che il coefficiente di riduzione sia pari a:
  1. 1, nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  2. 0,75, nel caso di invio tra il 1° agosto 2023 e il 31 ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  3. 0,50, nel caso di invio tra il 1° novembre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  4. 0,25, nel caso di invio tra il 1° febbraio 2024 e il 31 maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

La proposta di ESA Ingegneria

ESA Ingegneria può assistervi in tutte le fasi dell'adeguamento alla delibera ARERA 540/2021/R/eel, tra cui:

  • Consulenza tecnica
  • Fornitura e installazione del CCI, degli accessori e sensori necessari, in conformità alla norma CEI 0-16;
  • Attività di verifica e collaudo del corretto funzionamento degli strumenti di campo;
  • Relazione tecnica indipendente;
  • Attività di supporto alla verifica funzionale col DSO;
  • Supporto all'uso e funzionamento del piattaforma, lato cliente;
  • Supporto alla richiesta di contributo e notifica di avvenuto adeguamento verso l’Autorità.