Esperto nella Gestione dell’Energia

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) è una figura professionale definita dalla Norma UNI CEI 11339:2009, già richiamata dal D.Lgs. 115/2008, come soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.

Questa figura è stata introdotta in Italia con il D.Lgs. 102/2014, in vigore dal 19 Luglio 2014, attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Descrizione della figura professionale

L’esperto in gestione dell’energia (EGE) è una figura professionale moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto del nuovo mercato europeo dell’energia, basato su princìpi quali la liberalizzazione dei mercati, le misure energetiche e ambientali contenute nel Pacchetto clima-energia (20-20-20).

Destinatari

Grandi Imprese
Sono classificate come grandi imprese quelle che occupino più di 250 persone o il cui fatturato annuo superi i 50 Milioni di Euro e il cui bilancio annuo superi i 43 milioni di Euro.

Imprese energivore
Sono classificate come imprese energivore, indipendentemente dalla loro dimensione, quelle a forte consumo di energia, ex DL 83/2012, le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

    • abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
    • il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.

    Obblighi legislativi

    Il D.Lgs. 102/14 ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di effettuare un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
    Il D.Lgs. 102/14, nell'art. 8, ha inoltre stabilito che gli EGE sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore.
    Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.

    Sanzioni a carico delle imprese

    Le grandi imprese e le imprese energivore che non effettueranno l’audit entro la data prevista dal decreto, saranno soggette ad una sanzione amministrativa dai 4.000€ ai 40.000€.