Certificazione Asseverata dei Consumi Ausiliari

Esenzione dagli oneri di rete dell’energia elettrica prelevata per i servizi ausiliari (2015)

I Produttori d'Energia Elettrica possono richiedere, alla propria impresa distributrice, l'esenzione dagli oneri di rete dell’energia elettrica
prelevata per i servizi ausiliari di generazione, in conformità a quanto:

- disposto dall’Art. 16 dell’Allegato A del TIT (Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione dell’energia elettrica) approvata con deliberazione 654/2015/R/EEL, e ss.mm.ii.
(scarica l'Allegato A al TIT)

- riassunto dall’Art. 4.5 del TUP (Testo Unico Rocognitivo della Produzione Elettrica) del 4 Agosto 2017.
(scarica il TUP)

L'esenzione porta a un risparmio in bolletta a partire dal 50%, in quanto non vengono più applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione, gli oneri generali di sistema (componenti A, UC e MCT) e i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva.

La pratica richiede l'inoltro al distributore di una certificazione dei servizi ausiliari asseverata da perizia, rilasciata da un tecnico indipendente iscritto all'ordine professionale.

Aggiornamento Delibera 109/2021 ARERA

Con la delibera 109/2021/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto nuove modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete (ovvero l’energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione e l’energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo).

La nuova disciplina prevede che, a decorrere dal 1 ottobre 2022, potranno essere accolte le istanze del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA), pertanto i prelievi di energia elettrica destinata ad una successiva re-immissione in rete verranno trattati come energia elettrica immessa negativa, ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento.

I distributori potranno accettare le richieste non prima del 1 ottobre 2022. Le richieste ricevute prima del 1°ottobre non verranno prese in considerazione.

Inoltre ARERA informa che l’abrogazione definitiva dell’articolo 16 del TIT è rinviata al 1 gennaio 2024.

 

Note e Chiarimenti
-1-
Per l'identificazione dei "servizi ausiliari di generazione" è possibile fare riferimento alla definizione di Eurelectric, utilizzata anche da Terna per la raccolta dei dati statistici del settore elettrico. In particolare, "potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari è la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprende quella utilizzata - sia durante l'esercizio che durante la fermata della centrale - per gli impianti di movimentazione del combustibile, per l'impianto dell'acqua di raffreddamento, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale". Dalla definizione di "centrale" data da Eurelectric, consegue che, nel caso di impianti idroelettrici, rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari anche i prelievi per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.).
Non rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione.
Secondo quanto previsto dall'Art. 16 del TIT, inoltre, sono inclusi tra i prelievi dei servizi ausiliari anche i prelievi di energia elettrica degli impianti di pompaggio.
Rientrano infine in tale ambito i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), che possono essere anche collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione.
-2-
In applicazione della definizione di "servizi ausiliari di generazione" data da Eurelectric, è possibile affermare che tutte le apparecchiature installate presso gli impianti di generazione che nascono con la finalità esclusiva di produrre energia elettrica e installati in siti in cui non vi sono altre attività diverse dalla produzione di energia elettrica, sono "direttamente connesse alla attività di produzione di energia elettrica" e, pertanto, rientrano tra i "servizi ausiliari di generazione". Ne consegue che, qualora nel sito ove è installato l'impianto di produzione non siano presenti altri consumi di energia elettrica destinati ad attività diverse dalla produzione, l'energia elettrica prelevata, a titolo d'esempio, per l'illuminazione dell'impianto stesso, per il funzionamento di impianti di videosorveglianza nonché di sistemi di allarme antincendio e antintrusione è compresa nei servizi ausiliari.
-3-
Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l’anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla RTN, il gestore del sistema di trasmissione trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate.
-4-
Per perizia indipendente si intende una perizia effettuata da una persona che possiede le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per sottoscrivere la certificazione relativa alla potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione e che non abbia alcun tipo di collegamento o di dipendenza o di interesse in comune, sia nelle fasi di progettazione che nelle fasi di realizzazione, messa in servizio e gestione dell'impianto di produzione, con il titolare dell'impianto di produzione e con il produttore, qualora diverso dal titolare.